Art. 309 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Per il periodo di esenzione dall’imposta e sovraimposte sui fabbricati, il canone di concessione di ciascuna casa è aumentato di una quota da stabilirsi dal Direttore generale e da versarsi nei modi di cui all’art. 302 alla Cassa depositi e prestiti per costituire un fondo destinato ad alleggerire l’onere dell’imposta e sovraimposte sul predetto canone, nel decennio successivo alla scadenza del periodo di esenzione.