Art. 320 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Quando non si tratti di personale in attività di servizio od in pensione delle ferrovie oppure di altre Amministrazioni dello Stato, gli affittuari di locali accessori o di pertinenze non adibiti ad uso di abitazione, devono corrispondere anticipatamente il canone mensile di affitto e sono tenuti alla prestazione, con le modalità che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà, di un fondo di garanzia pari a due mensilità del canone suddetto.
2. Tale fondo non è soggetto al vincolo del reimpiego in titoli di Stato, in conformità alla disposizione dell’art. 8 del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412 convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1935, n. 2246, e sarà restituito dopo la riconsegna dei locali o pertinenze, detratte le somme eventualmente dovute dal locatario a termini di contratto, senza pregiudizio di ulteriori rivalse.