Art. 322 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Avverso il concessionario ovvero, in sua mancanza, avverso qualsivoglia abusivo detentore dell’alloggio per essere intervenuta revoca o cessazione della concessione, il Capo compartimento, sentito il Comitato di esercizio, potrà emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata.

2. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell’Amministrazione, il quale potrà richiedere direttamente l’assistenza della forza pubblica.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.