Art. 315 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il personale proveniente dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell’Avvocatura dello Stato in conseguenza della soppressione dell’Ufficio legale della stessa Amministrazione nonché quello dell’Ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie trasferito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, continua a fruire degli alloggi nelle case economiche già concessi all’atto del trasferimento.