Art. 311 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Le case economiche sono concesse al personale delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, senza riguardo e limiti di stipendio.
2. L’aspirante ad alloggio deve farne domanda scritta al Capo compartimento.