Art. 311 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le case economiche sono concesse al personale delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, senza riguardo e limiti di stipendio.

2. L’aspirante ad alloggio deve farne domanda scritta al Capo compartimento.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.