Art. 25 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
1. Avuto il parere di una sezione, il ministro può, salve le disposizioni dell’art. 33, richiedere al presidente che l’affare sia riproposto all’esame dell’intero Consiglio e discusso in adunanza generale.