Art. 20 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
1. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità, il voto del presidente ha la preponderanza.