Art. 16 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840)
1. Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:
2. 1° Sopra tutte le proposte di regolamenti che per l’articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti all’approvazione del Consiglio dei Ministri;
3. 2° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale;
4. 3° Sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;
5. 4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;
6. 5° Sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;
7. 6° In tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.
8. Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto Reale che è stato pure udito il Consiglio dei Ministri.
9. I ricorsi indicati al n. 4 del comma 1°, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e devono essere notificati all’autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.