Art. 17 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
1. Il Consiglio di Stato, per l’esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni.