Art. 14 T.U. Consiglio Stato

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054

(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)

1. Il Consiglio di Stato:

2. 1° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

3. 2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Testo in vigore dal 1° luglio 1924

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.