Art. 14 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
1. Il Consiglio di Stato:
2. 1° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;
3. 2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.