Art. 23 T.U. Consiglio Stato

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054

(Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)

1. Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.

2. È sempre in facoltà del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell’art. 33.

Testo in vigore dal 1° luglio 1924

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.