Art. 19 T.U. Consiglio Stato

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054

(Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)

1. A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Testo in vigore dal 1° luglio 1924

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.