Art. 21 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
1. I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.