Art. 22 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
1. È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.
2. Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.
3. In caso di assenza o d’impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un’altra sezione.