Art. 18 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
1. Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.