Art. 64 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l’osservanza del disposto comma dell’articolo 62, sono approvati l’elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.

2. I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell’Amministrazione del consorzio.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.