Art. 64 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l’osservanza del disposto comma dell’articolo 62, sono approvati l’elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.
2. I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell’Amministrazione del consorzio.