Art. 65 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Lo statuto determina, tra l’altro, le norme per la validità delle adunanze dell’assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.

2. Nel consiglio d’amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle Provincie interessate, delle Confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d’irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.

3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.