Art. 59 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l’intervento di rappresentanti dell’Amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d’acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d’acqua il Consiglio Superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.
2. La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo di ufficio.
3. Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.