Art. 71 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Per la coordinazione dell’attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d’ufficio, con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d’armonizzare l’opera dei singoli consorzi di primo grado.
2. Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.