Art. 66 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell’Amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell’Amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l’uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.
2. Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente articolo 62.