Art. 70 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d’ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.
2. Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l’osservanza dell’ultimo comma dell’articolo 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell’esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Al commissario straordinario, al quale è affidata l’amministrazione dell’ente e, ove occorra, l’esecuzione delle opere, spettano i poteri dell’assemblea e degli organi consorziali.