Art. 60 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:

a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;

b) l’elenco delle utenze da consorziare;

c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;

d) il piano finanziario per l’ammortamento della spesa a carico del consorzio;

e) lo schema di statuto del consorzio.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.