Art. 60 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) l’elenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per l’ammortamento della spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.