Art. 77 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 77 Cost. chiude la sezione dedicata alla formazione delle leggi e disciplina gli atti con forza di legge che il Governo può adottare in via autonoma, cioè senza una previa legge di delegazione. Il primo comma ribadisce, in negativo, il principio già desumibile dagli artt. 70 e 76 Cost.: la funzione legislativa spetta alle Camere e il Governo non può esercitarla senza delega. Il secondo e il terzo comma introducono l’unica eccezione, il decreto-legge, strumento riservato ai casi straordinari di necessità e urgenza.
La ratio è di bilanciamento. Da un lato l’ordinamento deve poter reagire con immediatezza a situazioni che non tollerano i tempi del procedimento legislativo ordinario; dall’altro la centralità del Parlamento va preservata, sicché l’atto governativo nasce provvisorio e destinato a cadere, con effetto retroattivo, se le Camere non lo fanno proprio entro sessanta giorni. La disciplina costituzionale è integrata dall’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che esclude il ricorso al decreto-legge in alcune materie (costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, approvazione di bilanci), vieta di rinnovare le disposizioni di decreti non convertiti e prescrive che il contenuto sia specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L’articolo non ha subito modifiche testuali dall’entrata in vigore della Costituzione.
Contenuto della disposizione
Il decreto-legge presuppone anzitutto un caso straordinario di necessità e urgenza, valutato dal Governo sotto la propria responsabilità politica. Sul piano formale è deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 87 Cost., con l’indicazione nel preambolo delle circostanze che ne giustificano l’adozione.
La legge di conversione è una fonte a competenza tipica: approvata con un procedimento accelerato, può emendare il decreto solo con disposizioni collegate per materia o per finalità al testo originario. Gli emendamenti introdotti in sede di conversione hanno efficacia, di regola, dal giorno successivo alla pubblicazione della legge.
Profili applicativi
Il contenzioso costituzionale sull’art. 77 Cost. ruota intorno a tre vizi tipici. Il primo è l’evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza: il sindacato della Corte è limitato ai casi manifesti, perché la valutazione spetta in prima battuta al Governo e alle Camere, ma il vizio non è sanato dalla conversione. Il secondo è il difetto di omogeneità, che può affliggere sia il decreto originario (norme estranee alla sua finalità) sia la legge di conversione (emendamenti intrusi). Il terzo è la reiterazione di decreti non convertiti senza nuovi presupposti.
Per l’operatore, la questione si pone spesso nel giudizio comune: chi intenda contestare una disposizione introdotta per decreto-legge deve verificare se essa fosse presente nel testo originario o sia stata aggiunta in sede di conversione, perché il parametro di riferimento cambia. Nel primo caso rileva la carenza dei presupposti, desumibile anche da indici come il preambolo, il titolo e la coerenza con la trama del provvedimento; nel secondo rileva soltanto l’estraneità rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto. Quanto ai decreti decaduti, occorre accertare se una legge successiva ne abbia fatto salvi gli effetti e per quale periodo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 77 Cost. si legge insieme all’art. 70 Cost., che attribuisce la funzione legislativa alle Camere, e all’art. 76 Cost., che disciplina la delegazione legislativa con i suoi limiti di oggetto, tempo e principi direttivi. L’art. 72 Cost. fissa il procedimento ordinario che la legge di conversione, per il suo iter contratto, non può surrogare oltre l’oggetto del decreto. L’art. 87 Cost. affida al Presidente della Repubblica l’emanazione dei decreti, con un controllo che può estendersi all’evidente carenza dei presupposti. L’art. 134 Cost. fonda la competenza della Corte costituzionale a sindacare decreti-legge e leggi di conversione. Nella materia penale il principio di legalità dell’art. 25, secondo comma, Cost. e la disciplina della successione di leggi dell’art. 2 c.p., che considera espressamente il caso del decreto-legge decaduto o convertito con emendamenti, orientano la sorte dei fatti commessi durante la vigenza provvisoria. Sul piano ordinario, l’art. 15 della legge n. 400 del 1988 traduce in regole puntuali i limiti costituzionali della decretazione d’urgenza.