Art. 80 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 80 Cost. disciplina il ruolo del Parlamento nella formazione dei trattati internazionali. La stipulazione dei trattati appartiene all’Esecutivo e la ratifica, cioè l’atto con cui lo Stato manifesta in via definitiva la volontà di obbligarsi sul piano internazionale, spetta al Presidente della Repubblica (art. 87, ottavo comma, Cost.). Per i trattati più rilevanti, la ratifica deve essere preceduta da una legge di autorizzazione delle Camere.
La ratio è garantire il controllo parlamentare sugli impegni internazionali capaci di incidere sull’indirizzo politico, sulla sovranità territoriale, sulle finanze pubbliche e sull’ordinamento interno. La norma non ha subito modifiche dal 1948, ma il suo rilievo è cresciuto dopo la riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che con il nuovo art. 117, primo comma, Cost. ha vincolato il legislatore al rispetto degli obblighi internazionali.
Contenuto della disposizione
La legge di autorizzazione è necessaria per cinque categorie di trattati:
La legge di autorizzazione è una legge in senso formale: il suo contenuto tipico è il permesso al Capo dello Stato di ratificare, e non il recepimento delle norme pattizie. Nella prassi, la stessa legge contiene anche l’ordine di esecuzione, la clausola che dà “piena ed intera esecuzione” al trattato nell’ordinamento interno a decorrere dalla sua entrata in vigore internazionale. Per i disegni di legge di autorizzazione vale la riserva di assemblea dell’art. 72, quarto comma, Cost.: non possono essere approvati in sede deliberante dalle commissioni.
Fuori dalle categorie indicate, il Governo può concludere accordi in forma semplificata, efficaci con la sola sottoscrizione. Se però l’accordo rientra in una delle ipotesi dell’art. 80 Cost., la mancata autorizzazione impedisce che esso produca effetti nell’ordinamento italiano.
Profili applicativi
Il primo profilo riguarda il rango delle norme pattizie. Le norme dei trattati ratificati ed eseguiti con legge ordinaria si collocano a un livello sub-costituzionale, ma superiore alla legge ordinaria, perché integrano come “norme interposte” il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. Il giudice che ravvisi un contrasto tra legge interna e trattato deve tentare un’interpretazione conforme; se non è possibile, non può disapplicare la legge (salvo il diverso regime del diritto dell’Unione europea) ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale. La norma pattizia, a sua volta, non può integrare il parametro se contrasta con la Costituzione.
Il secondo profilo riguarda il referendum abrogativo: l’art. 75, secondo comma, Cost. esclude dal voto popolare le leggi di autorizzazione a ratificare trattati, e la preclusione si estende alle leggi di esecuzione e alle norme il cui contenuto è imposto dall’obbligo internazionale, per evitare che l’abrogazione esponga lo Stato a responsabilità verso gli altri contraenti.
Il terzo profilo riguarda le Regioni, che nelle materie di loro competenza danno attuazione agli accordi internazionali (art. 117, quinto comma, Cost.), ma solo dopo la ratifica, quando questa sia necessaria.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 87, ottavo comma, Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la ratifica dei trattati, previa autorizzazione delle Camere quando occorra; l’art. 72, quarto comma, Cost. impone la procedura ordinaria per i relativi disegni di legge; l’art. 75, secondo comma, Cost. li sottrae al referendum abrogativo. L’art. 10 Cost. regola l’adattamento al diritto internazionale generale e l’art. 11 Cost. consente le limitazioni di sovranità a favore di organizzazioni internazionali, base dell’adesione all’Unione europea. L’art. 117, primo e quinto comma, Cost. vincola la legislazione statale e regionale agli obblighi internazionali e disciplina il ruolo delle Regioni nell’attuazione degli accordi. Per i trattati che importano oneri finanziari rileva anche l’art. 81, terzo comma, Cost., che impone la copertura delle nuove spese.