Art. 76 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. L’esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 76 Cost. apre, insieme all’art. 77 Cost., la sezione dedicata alla formazione delle leggi relativa agli atti del Governo con forza di legge. La funzione legislativa spetta collettivamente alle due Camere (art. 70 Cost.); la delegazione legislativa costituisce una deroga a questa regola, ammessa solo alle condizioni fissate dalla Costituzione. La norma risponde a un’esigenza pratica, perché consente al Parlamento di affidare al Governo, dotato di strutture tecniche adeguate, la redazione di codici, testi unici e riforme di ampio respiro; al tempo stesso salvaguarda il principio di separazione dei poteri, impedendo che la delega si traduca in una cessione in bianco della potestà legislativa.
Il testo non ha subito modifiche. Il ricorso alla delega è divenuto, nella prassi, uno strumento ordinario di produzione normativa: le grandi riforme dei codici, dal processo civile al processo penale, al codice della crisi d’impresa, sono state attuate con decreti legislativi, spesso accompagnati da successivi decreti correttivi e integrativi previsti dalla stessa legge di delega.
Contenuto della disposizione
La legge di delegazione, che secondo l’art. 72, quarto comma, Cost. deve essere approvata con la procedura ordinaria in assemblea, deve contenere quattro elementi:
Il decreto legislativo ha forza di legge ordinaria. Se eccede i limiti della delega, perché disciplina oggetti non compresi, contrasta con i criteri direttivi o è adottato oltre il termine, è viziato per eccesso di delega e può essere dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. La legge delega opera in tal caso come norma interposta, cioè come parametro che integra gli artt. 76 e 77 Cost. nel giudizio di costituzionalità.
Profili applicativi
Il controllo sull’eccesso di delega segue un metodo ormai consolidato: si parte dal dato letterale della legge delega e si procede a un’indagine sistematica e teleologica, interpretando in parallelo la norma delegante e quella delegata, quest’ultima nel significato compatibile con la delega. Il margine del Governo è inversamente proporzionale alla precisione dei criteri: ampio nelle riforme organiche, ridotto quando la legge delega detta regole puntuali o rinvia a norme preesistenti compiute. Al legislatore delegato è consentito sviluppare e completare le scelte del Parlamento, non introdurre scelte nuove prive di fondamento nella delega.
In materia penale il controllo è più rigoroso, perché la verifica dei limiti della delega garantisce anche la riserva di legge dell’art. 25, secondo comma, Cost.: la creazione di nuove fattispecie di reato o l’inasprimento delle pene da parte del Governo richiedono criteri direttivi precisi. Nella pratica forense l’eccezione di eccesso di delega è uno strumento utile per contestare norme sanzionatorie, processuali o regolamentari che ne derivano: l’ordinanza di rimessione deve però indicare con esattezza i criteri direttivi violati e ricostruire il quadro normativo, pena l’inammissibilità. I lavori parlamentari possono aiutare a chiarire il senso della delega, ma non prevalgono sul testo della legge.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 76 Cost. si completa con l’art. 77, primo comma, Cost., che vieta al Governo di emanare atti con forza di legge senza delegazione delle Camere, e con l’art. 72, quarto comma, Cost., che riserva all’assemblea l’approvazione delle leggi di delega. L’art. 70 Cost. fissa la regola della titolarità parlamentare della funzione legislativa, l’art. 87 Cost. affida al Presidente della Repubblica l’emanazione dei decreti legislativi e l’art. 134 Cost. il controllo della Corte costituzionale sugli atti aventi forza di legge. In materia penale il parametro si combina con l’art. 25, secondo comma, Cost.; nel recepimento del diritto dell’Unione europea rilevano la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e l’art. 117, primo comma, Cost. Sul piano ordinario, l’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina forme e procedura di adozione dei decreti legislativi.