Art. 81 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.(19)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (19)
La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 81 Cost. è la norma cardine della costituzione finanziaria. Collocato nella sezione dedicata alla formazione delle leggi, disciplina l’approvazione parlamentare del bilancio e del rendiconto dello Stato e detta le regole fondamentali sull’equilibrio dei conti e sulla copertura delle spese. La sua ratio è duplice: garantire il controllo del Parlamento sull’impiego delle risorse pubbliche, secondo il principio storico per cui non vi è spesa senza autorizzazione dei rappresentanti, e preservare la sostenibilità della finanza pubblica nel tempo, a tutela anche delle generazioni future.
Il testo vigente è frutto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio dell’equilibrio di bilancio, in attuazione degli impegni europei assunti con il cosiddetto Fiscal Compact, e si applica dall’esercizio finanziario 2014. La stessa riforma ha modificato gli artt. 97, 117 e 119 Cost., estendendo l’obbligo di equilibrio a tutte le pubbliche amministrazioni e attribuendo allo Stato la competenza esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La disciplina attuativa è contenuta nella legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvata a maggioranza assoluta come prescritto dall’ultimo comma.
Contenuto della disposizione
L’articolo si compone di sei commi:
Con la riforma del 2012 la legge di bilancio ha acquisito natura sostanziale: non è più un atto meramente formale che recepisce la legislazione vigente, ma può contenere disposizioni che incidono direttamente su entrate e spese, assorbendo la funzione della vecchia legge finanziaria (poi legge di stabilità).
Profili applicativi
Il terzo comma è la regola con la maggiore ricaduta nel contenzioso costituzionale, soprattutto nei giudizi in via principale promossi dal Governo contro leggi regionali. La copertura deve essere contestuale, quantificata e attendibile; la legge deve essere corredata della relazione tecnica sugli oneri. Gli errori più frequenti del legislatore, censurati dalla Corte, sono il rinvio generico agli stanziamenti di bilancio, le clausole di invarianza finanziaria smentite dal contenuto della legge, la copertura affidata a entrate future e incerte o a risorse vincolate ad altri scopi, e il tentativo di sanare il difetto originario con leggi successive alla chiusura dell’esercizio.
Le disposizioni meramente programmatiche, che non autorizzano spese né creano obblighi, non richiedono copertura; ogni loro attuazione dovrà però essere sorretta da una specifica previsione di spesa. Sul versante opposto, l’equilibrio di bilancio non costituisce un limite assoluto alla tutela dei diritti fondamentali: le spese costituzionalmente necessarie per assicurare il nucleo essenziale dei diritti sociali non possono essere sacrificate in nome dei vincoli finanziari. L’art. 81 Cost. è inoltre il parametro che la Corte dei conti applica nel giudizio di parificazione dei rendiconti regionali e nel controllo sui bilanci degli enti locali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 81 Cost. va letto insieme all’art. 97, primo comma, Cost., che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito, e all’art. 119 Cost., che estende tali vincoli a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e consente loro l’indebitamento solo per spese di investimento. L’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva allo Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici, mentre il coordinamento della finanza pubblica resta materia concorrente. L’art. 100 Cost. affida alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio. Sul piano della legislazione ordinaria rilevano la legge 24 dicembre 2012, n. 243, che ha istituito l’Ufficio parlamentare di bilancio, la legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilità e finanza pubblica (in particolare gli artt. 17 e 19 sulla copertura) e il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull’armonizzazione dei sistemi contabili regionali e locali. Sul piano sovranazionale, la disciplina si raccorda con l’art. 126 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con le regole europee di governance economica.