Art. 71 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 71 Cost. apre la sezione dedicata alla formazione delle leggi e individua i soggetti titolari dell’iniziativa legislativa, cioè del potere di presentare alle Camere un progetto di legge che esse sono tenute a prendere in esame. L’iniziativa è l’atto che avvia il procedimento legislativo: non vincola il contenuto della legge, ma determina l’oggetto del confronto parlamentare.
La scelta del Costituente è pluralista. Accanto al Governo e ai parlamentari, titolari tipici in una forma di governo parlamentare, l’iniziativa spetta al corpo elettorale e agli organi ed enti cui la attribuisca una legge costituzionale. Il testo non ha subito modifiche dal 1948; l’iniziativa popolare è disciplinata, quanto alle modalità, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.
Contenuto della disposizione
Il primo comma elenca i titolari dell’iniziativa:
Il secondo comma disciplina l’iniziativa popolare: almeno cinquantamila elettori possono proporre un progetto “redatto in articoli”, cioè già articolato in disposizioni, e non una semplice richiesta di intervento su un tema. La legge n. 352 del 1970 regola la raccolta e l’autenticazione delle firme e il deposito presso una delle Camere, che ne verifica la regolarità.
L’iniziativa produce l’effetto di incardinare il progetto nel procedimento parlamentare; i regolamenti delle Camere stabiliscono le fasi successive (assegnazione alle commissioni, esame, decadenza a fine legislatura, con eccezioni per l’iniziativa popolare).
Profili applicativi
Le principali questioni pratiche nascono dal rapporto tra iniziativa e regolamenti parlamentari. Il Presidente di ciascuna Camera esercita un controllo di ammissibilità sui progetti e sugli emendamenti, per esempio per estraneità di materia o per contrasto con la Costituzione. Il parlamentare che ritenga lesa la propria iniziativa può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, ma con limiti stringenti: deve lamentare una violazione manifesta delle proprie prerogative costituzionali, non la semplice scorretta applicazione del regolamento o della prassi, che resta affidata ai rimedi interni alle Camere.
Il fenomeno più discusso è la compressione dei tempi di esame, specie nella sessione di bilancio e nella conversione dei decreti-legge con questione di fiducia o maxiemendamenti. In astratto, l’inserimento in sede di conversione di emendamenti del tutto estranei al decreto può tradursi in un vizio idoneo a menomare le prerogative dei parlamentari. Quanto all’iniziativa popolare, l’assenza di un obbligo di deliberazione entro termini certi ne ha storicamente limitato l’efficacia, e le riforme regolamentari hanno cercato di garantirne almeno l’esame in commissione.
L’iniziativa regionale non incontra limiti quanto alla forza dell’atto proposto: i Consigli regionali possono presentare anche proposte di legge costituzionale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 70 Cost. affida la funzione legislativa alle due Camere, mentre l’art. 72 Cost. regola l’esame dei progetti e rinvia ai regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost. L’art. 67 Cost. fonda il libero mandato su cui poggia l’iniziativa del singolo parlamentare. Gli artt. 99, 121 e 133 Cost. individuano altri titolari dell’iniziativa; l’art. 87 Cost. disciplina l’autorizzazione presidenziale alla presentazione dei disegni di legge governativi. L’art. 75 Cost. prevede il referendum abrogativo, strumento di democrazia diretta distinto dall’iniziativa popolare, e l’art. 138 Cost. regola la revisione costituzionale, cui l’iniziativa può essere rivolta. L’art. 77 Cost. delimita il procedimento di conversione dei decreti-legge, sede tipica dei conflitti sulle prerogative emendative.