Art. 75 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 75 Cost., collocato nella sezione dedicata alla formazione delle leggi, disciplina il referendum abrogativo, principale istituto di democrazia diretta dell’ordinamento. Consente al corpo elettorale di deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, affiancando alla volontà del Parlamento quella dei cittadini, ai quali l’art. 1 Cost. attribuisce la sovranità.
Il referendum ha natura soltanto ablativa: il popolo può eliminare norme, non introdurne di nuove. Esso opera come contrappeso alla democrazia rappresentativa, consentendo di correggere scelte legislative non condivise dalla maggioranza degli elettori. L’istituto ha trovato attuazione solo con la legge 25 maggio 1970, n. 352, che ne regola il procedimento. Il testo dell’articolo non ha subito modifiche dal 1948.
Contenuto della disposizione
La disposizione definisce gli elementi essenziali del procedimento:
Il procedimento prevede un doppio controllo: l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la legittimità della richiesta (numero e regolarità delle firme, conformità a legge), mentre la Corte costituzionale ne giudica l’ammissibilità ai sensi dell’art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Se la proposta è approvata, il Presidente della Repubblica dichiara l’abrogazione con decreto, che può differirne l’efficacia fino a sessanta giorni.
Profili applicativi
Il nodo centrale della prassi è il giudizio di ammissibilità. A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, la Corte costituzionale ha affiancato ai limiti testuali alcuni limiti impliciti, ricavati in via sistematica: sono inammissibili i quesiti su leggi costituzionalmente necessarie o a contenuto costituzionalmente vincolato, su norme strettamente collegate a quelle escluse dal secondo comma e i quesiti privi di omogeneità, chiarezza e univocità, che costringerebbero l’elettore a un voto in blocco su questioni eterogenee.
Un problema ricorrente è la cosiddetta tecnica del ritaglio, con cui si abrogano singole parole o frammenti per ottenere una normativa di risulta diversa. È ammessa se la nuova disciplina deriva dalla fisiologica espansione di norme già presenti; è preclusa quando il quesito, con tagli e cuciture, costruisce una norma nuova, trasformando l’istituto in un referendum propositivo che la Costituzione non conosce. Per le leggi elettorali si richiede inoltre che la normativa di risulta sia immediatamente applicabile, così da non lasciare gli organi costituzionali privi di una disciplina per la propria elezione.
Il quorum di partecipazione ha un peso pratico notevole: numerose consultazioni, da ultimo quelle dell’8 e 9 giugno 2025, non lo hanno raggiunto, con conseguente mancata abrogazione indipendentemente dalla prevalenza dei voti favorevoli.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 75 Cost. va distinto dall’art. 138 Cost., che disciplina il referendum confermativo sulle leggi costituzionali, privo di quorum di partecipazione, e dall’art. 123 Cost., che rimette agli statuti regionali la disciplina dei referendum su leggi e provvedimenti regionali. L’art. 71 Cost. sull’iniziativa legislativa popolare completa gli strumenti di partecipazione diretta. Il divieto di referendum sulle leggi tributarie si collega alla riserva di legge dell’art. 23 Cost. e al principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost.; quello sulle leggi di bilancio all’art. 81 Cost.; quello sulle leggi di amnistia e indulto all’art. 79 Cost.; quello sulle leggi di autorizzazione alla ratifica all’art. 80 Cost. Il giudizio di ammissibilità è attribuito alla Corte costituzionale dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, in aggiunta alle competenze dell’art. 134 Cost.