Art. 110 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
1. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 110 Cost. chiude la sezione I del titolo IV della parte seconda, dedicata all’ordinamento giurisdizionale, e definisce la posizione del Ministro della giustizia rispetto alla magistratura. La norma completa il disegno degli artt. 104 e 105 Cost.: dopo aver affidato al Consiglio superiore della magistratura (CSM) le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari, la Costituzione riserva al Ministro l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
La ratio è duplice. Da un lato si garantisce l’indipendenza della magistratura, sottraendo all’esecutivo ogni potere decisivo sullo status dei magistrati; dall’altro si assicura che l’apparato materiale della giustizia, fatto di personale, strutture, risorse e mezzi, sia governato da un organo politicamente responsabile davanti al Parlamento. Il Ministro è infatti l’unico soggetto che, nel sistema, risponde politicamente del buon funzionamento della macchina giudiziaria. Il testo è rimasto immutato dal 1948, salvo l’aggiornamento della denominazione del dicastero, già “di grazia e giustizia”.
Contenuto della disposizione
La disposizione si compone di due elementi:
A queste competenze si aggiungono quelle che altre norme costituzionali affidano al Ministro: la facoltà di promuovere l’azione disciplinare (art. 107, secondo comma, Cost.) e il diritto di partecipare alle sedute del CSM. L’art. 110 Cost. non configura un rapporto gerarchico tra Ministro e magistrati: l’esercizio della funzione giurisdizionale resta del tutto estraneo alla sfera ministeriale, e il Ministro non può incidere sul contenuto dei provvedimenti dei giudici.
Profili applicativi
Il principale terreno di attrito è il conferimento degli uffici direttivi. Poiché la direzione degli uffici giudiziari riguarda anche l’amministrazione dei servizi, la legge 24 marzo 1958, n. 195 prevede il “concerto” del Ministro sulla proposta della commissione del CSM. La Corte costituzionale ne ha chiarito la natura: il concerto impone un vincolo di metodo, cioè un confronto leale e motivato, ma non di risultato; la decisione finale spetta al CSM, e il Ministro non può bloccarla rifiutando la controfirma del decreto presidenziale di nomina.
Un secondo profilo riguarda il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. In linea generale i singoli ministri non sono legittimati a esserne parte, perché la volontà del potere esecutivo è espressa dal Governo nel suo complesso (art. 95 Cost.). Il Ministro della giustizia fa eccezione proprio per le attribuzioni che gli conferiscono direttamente gli artt. 107 e 110 Cost.: in questi ambiti può sollevare conflitti o resistervi, come accade nelle controversie con il CSM o con la magistratura di sorveglianza in materia di esecuzione penale. La legittimazione viene meno quando il Ministro agisce in altra veste, ad esempio come commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 110 Cost. si colloca accanto all’art. 104 Cost., che proclama l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, e all’art. 105 Cost., che riserva al CSM le decisioni sullo status dei magistrati. L’art. 107, secondo comma, Cost. attribuisce al Ministro l’iniziativa disciplinare, mentre l’art. 101, secondo comma, Cost. assicura la soggezione dei giudici soltanto alla legge. L’art. 95 Cost. fonda la responsabilità individuale dei ministri e la regola per cui, fuori dei casi speciali, è il Governo a rappresentare il potere esecutivo nei conflitti. L’art. 97 Cost., con il principio di buon andamento, orienta l’organizzazione dei servizi giudiziari. Sul piano legislativo rilevano la legge n. 195 del 1958 sul CSM, l’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e la legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario.