Art. 102 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 102 Cost. definisce chi esercita la funzione giurisdizionale e pone il principio di unità della giurisdizione. La regola è che a giudicare siano i magistrati ordinari, reclutati e disciplinati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, assistiti dalle garanzie di indipendenza degli artt. 104 e seguenti Cost. La ratio è storica e garantista: l’esperienza dei tribunali speciali e delle commissioni istituite dal potere esecutivo aveva mostrato come la creazione di giudici fuori dall’ordine giudiziario potesse servire a sottrarre determinate persone o materie alle garanzie comuni.
Il principio di unità non è però assoluto. La stessa Costituzione conserva il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i tribunali militari (art. 103 Cost.) e, con la VI disposizione transitoria, ha previsto la revisione, e non la soppressione, delle giurisdizioni speciali già esistenti. L’articolo non ha subito modifiche testuali; sul piano attuativo rilevano, tra l’altro, la riforma del giudice di pace (legge 21 novembre 1991, n. 374) e la disciplina della magistratura onoraria.
Contenuto della disposizione
La norma si compone di tre commi con funzioni distinte.
Il criterio che distingue la sezione specializzata dal giudice speciale vietato è la compenetrazione organica con l’ufficio giudiziario ordinario: presenza necessaria di magistrati togati, sorveglianza dei capi degli uffici, applicazione del rito ordinario salvo deroghe, nomina dei componenti laici da parte di organi della magistratura. Ai componenti estranei devono inoltre essere assicurati requisiti di idoneità e garanzie di indipendenza (art. 108 Cost.).
Profili applicativi
Nella pratica forense l’art. 102 Cost. viene in rilievo soprattutto in tema di arbitrato. Le parti possono liberamente affidare ad arbitri la decisione delle controversie su diritti disponibili, perché si tratta di una scelta che dispone del diritto di azione; ma la legge non può imporre l’arbitrato. È quindi illegittima ogni previsione di arbitrato obbligatorio, e un arbitrato previsto dalla legge è compatibile con la Costituzione solo se ciascuna parte può, anche unilateralmente, scegliere il giudice ordinario. Davanti a una clausola arbitrale di fonte legale, il primo controllo da compiere è dunque se essa consenta la deroga.
Un secondo ambito riguarda le commissioni e gli organi collegiali, spesso inseriti nell’amministrazione, ai quali la legge attribuisce funzioni decisorie. La loro qualificazione come giurisdizionali, in mancanza di un collegamento con l’ordine giudiziario e fuori dai casi di giurisdizioni speciali preesistenti, comporta la violazione del divieto; la conseguenza è di norma la loro riqualificazione come organi amministrativi, i cui atti restano impugnabili davanti al giudice. Le commissioni tributarie, oggi corti di giustizia tributaria, sono invece considerate giurisdizioni speciali preesistenti, legittimamente revisionate. Infine, la composizione delle sezioni specializzate (agrarie, minorili, imprese) è sindacabile quando la legge non assicuri idoneità, imparzialità e precostituzione dei componenti esperti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 102 Cost. presuppone l’art. 101 Cost. sulla soggezione del giudice soltanto alla legge e trova eccezioni nell’art. 103 Cost., che fonda la giurisdizione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari, e nella VI disposizione transitoria sulla revisione delle giurisdizioni speciali. L’art. 108 Cost. estende le garanzie di indipendenza ai giudici speciali e agli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia; l’art. 106 Cost. ammette la nomina di magistrati onorari; l’art. 25 Cost. tutela il giudice naturale precostituito per legge; l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di azione, che l’arbitrato obbligatorio comprimerebbe. Sul piano attuativo rilevano il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario, la legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d’assise, la disciplina delle sezioni specializzate agrarie e dell’impresa e, per l’arbitrato, gli artt. 806 e seguenti c.p.c.