Art. 102 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 102 Cost. definisce chi esercita la funzione giurisdizionale e pone il principio di unità della giurisdizione. La regola è che a giudicare siano i magistrati ordinari, reclutati e disciplinati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, assistiti dalle garanzie di indipendenza degli artt. 104 e seguenti Cost. La ratio è storica e garantista: l’esperienza dei tribunali speciali e delle commissioni istituite dal potere esecutivo aveva mostrato come la creazione di giudici fuori dall’ordine giudiziario potesse servire a sottrarre determinate persone o materie alle garanzie comuni.

Il principio di unità non è però assoluto. La stessa Costituzione conserva il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i tribunali militari (art. 103 Cost.) e, con la VI disposizione transitoria, ha previsto la revisione, e non la soppressione, delle giurisdizioni speciali già esistenti. L’articolo non ha subito modifiche testuali; sul piano attuativo rilevano, tra l’altro, la riforma del giudice di pace (legge 21 novembre 1991, n. 374) e la disciplina della magistratura onoraria.

Contenuto della disposizione

La norma si compone di tre commi con funzioni distinte.

  • Riserva ai magistrati ordinari (primo comma): la funzione giurisdizionale spetta in via di principio alla magistratura ordinaria, con una riserva di legge sull’ordinamento giudiziario. La riserva implica anche che le controversie non possano essere sottratte al giudice per legge e affidate in modo obbligatorio ad altri organi.
  • Divieto di giudici straordinari o speciali (secondo comma): sono straordinari i giudici istituiti dopo il fatto o per giudicare determinati casi o persone; sono speciali quelli istituiti stabilmente per determinate materie al di fuori dell’ordine giudiziario. Il divieto riguarda la creazione di nuovi giudici speciali dopo il 1948. È invece ammessa l’istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
  • Partecipazione popolare (terzo comma): la legge stabilisce casi e forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia, come avviene per i giudici popolari delle corti d’assise.

Il criterio che distingue la sezione specializzata dal giudice speciale vietato è la compenetrazione organica con l’ufficio giudiziario ordinario: presenza necessaria di magistrati togati, sorveglianza dei capi degli uffici, applicazione del rito ordinario salvo deroghe, nomina dei componenti laici da parte di organi della magistratura. Ai componenti estranei devono inoltre essere assicurati requisiti di idoneità e garanzie di indipendenza (art. 108 Cost.).

Profili applicativi

Nella pratica forense l’art. 102 Cost. viene in rilievo soprattutto in tema di arbitrato. Le parti possono liberamente affidare ad arbitri la decisione delle controversie su diritti disponibili, perché si tratta di una scelta che dispone del diritto di azione; ma la legge non può imporre l’arbitrato. È quindi illegittima ogni previsione di arbitrato obbligatorio, e un arbitrato previsto dalla legge è compatibile con la Costituzione solo se ciascuna parte può, anche unilateralmente, scegliere il giudice ordinario. Davanti a una clausola arbitrale di fonte legale, il primo controllo da compiere è dunque se essa consenta la deroga.

Un secondo ambito riguarda le commissioni e gli organi collegiali, spesso inseriti nell’amministrazione, ai quali la legge attribuisce funzioni decisorie. La loro qualificazione come giurisdizionali, in mancanza di un collegamento con l’ordine giudiziario e fuori dai casi di giurisdizioni speciali preesistenti, comporta la violazione del divieto; la conseguenza è di norma la loro riqualificazione come organi amministrativi, i cui atti restano impugnabili davanti al giudice. Le commissioni tributarie, oggi corti di giustizia tributaria, sono invece considerate giurisdizioni speciali preesistenti, legittimamente revisionate. Infine, la composizione delle sezioni specializzate (agrarie, minorili, imprese) è sindacabile quando la legge non assicuri idoneità, imparzialità e precostituzione dei componenti esperti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 3 agosto 1976, n. 215: il divieto di istituire giudici speciali riguarda solo la creazione di nuovi organi e non impedisce di conservare, previa revisione e adeguamento ai principi costituzionali, quelli esistenti nel 1948; la trasformazione in sezioni specializzate non è l’unica modalità di revisione, come confermano gli artt. 108 e 111 Cost. che presuppongono la sopravvivenza di giurisdizioni speciali.
  • Corte costituzionale, 15 giugno 1960, n. 41: il termine quinquennale previsto dalla VI disposizione transitoria per la revisione delle giurisdizioni speciali ha natura ordinatoria; gli organi speciali preesistenti sopravvivono anche dopo la sua scadenza, in attesa dell’intervento del legislatore.
  • Corte costituzionale, 4 dicembre 1998, n. 394: le commissioni disciplinari per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, configurate come giurisdizionali per effetto della ricorribilità in Cassazione delle loro decisioni, costituivano un nuovo giudice speciale vietato; la declaratoria di illegittimità le ha ricondotte a organi amministrativi, i cui provvedimenti sono soggetti agli ordinari rimedi giurisdizionali.
  • Corte costituzionale, 30 dicembre 1961, n. 76: la distinzione tra sezione specializzata e giurisdizione speciale si fonda su elementi funzionali e strutturali, non sulla denominazione; una lieve prevalenza numerica degli esperti nelle sezioni agrarie è legittima quando la materia richiede esperienza concreta dei rapporti da giudicare.
  • Corte costituzionale, 20 dicembre 1962, n. 108: le sezioni specializzate sono una sottospecie della giurisdizione ordinaria; la legge deve fissare i requisiti di idoneità dei componenti estranei e garantirne l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione, sicché è illegittima la disciplina delle sezioni agrarie che vincolava la nomina alle designazioni delle associazioni di categoria.
  • Corte costituzionale, 27 dicembre 1991, n. 488: le parti possono liberamente scegliere l’arbitrato al posto del giudice ordinario cui l’art. 102 Cost. affida la giurisdizione, ma la fonte dell’arbitrato non può essere la legge o una volontà autoritativa; è illegittimo l’arbitrato obbligatorio per la determinazione di indennità.
  • Corte costituzionale, 24 luglio 1998, n. 325: l’arbitrato previsto dalla legge è davvero facoltativo solo se ciascuna parte può, anche con atto unilaterale, rivolgersi al giudice ordinario; in mancanza, la norma viola gli artt. 24 e 102 Cost.
  • Corte costituzionale, ord. 2 aprile 2009, n. 102: la corte d’assise non è costituzionalizzata come giudice naturale dei reati di sua competenza, perché spetta al legislatore stabilire tempi e modi della partecipazione popolare; è legittimo che il giudizio abbreviato per tali reati si svolga davanti al giudice dell’udienza preliminare.

Rapporti con altre norme

L’art. 102 Cost. presuppone l’art. 101 Cost. sulla soggezione del giudice soltanto alla legge e trova eccezioni nell’art. 103 Cost., che fonda la giurisdizione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari, e nella VI disposizione transitoria sulla revisione delle giurisdizioni speciali. L’art. 108 Cost. estende le garanzie di indipendenza ai giudici speciali e agli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia; l’art. 106 Cost. ammette la nomina di magistrati onorari; l’art. 25 Cost. tutela il giudice naturale precostituito per legge; l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di azione, che l’arbitrato obbligatorio comprimerebbe. Sul piano attuativo rilevano il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario, la legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d’assise, la disciplina delle sezioni specializzate agrarie e dell’impresa e, per l’arbitrato, gli artt. 806 e seguenti c.p.c.