Art. 103 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 103 Cost. si colloca nella sezione dedicata all’ordinamento giurisdizionale, all’interno del titolo IV sulla magistratura, e disciplina le principali eccezioni al principio di unità della giurisdizione affermato dall’art. 102 Cost., che affida la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari e vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali. I Costituenti non hanno portato quel principio alle estreme conseguenze: hanno conservato tre giurisdizioni speciali preesistenti, quella amministrativa, quella contabile della Corte dei conti e quella militare, delimitandone però l’ambito in Costituzione.
La ratio è duplice. Da un lato si riconosce l’esigenza di giudici specializzati per la tutela del cittadino nei confronti del potere pubblico, per la salvaguardia del denaro pubblico e per la disciplina delle Forze armate; dall’altro si impedisce che il legislatore ordinario dilati tali giurisdizioni a scapito del giudice ordinario, che rimane il giudice naturale e generale. Il testo dell’articolo non ha subito modifiche dal 1948; la disciplina attuativa si trova oggi nel codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), nel codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) e nell’ordinamento giudiziario militare.
Contenuto della disposizione
Le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono ricorribili in Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost.
Profili applicativi
Il criterio ordinario di riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo è quello della causa petendi, cioè della natura della situazione soggettiva fatta valere: diritto soggettivo davanti al primo, interesse legittimo davanti al secondo. La sola presenza in giudizio di un’amministrazione, o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico, non basta a radicare la giurisdizione amministrativa. Nelle materie di giurisdizione esclusiva elencate in particolare dall’art. 133 c.p.a. (appalti, urbanistica ed edilizia, servizi pubblici, espropriazioni, accordi amministrativi) occorre verificare che la controversia tocchi l’esercizio, anche mediato, di un potere pubblico: i comportamenti meramente materiali dell’amministrazione e le pretese puramente patrimoniali nascenti da rapporti obbligatori restano al giudice ordinario.
Errore frequente è adire il giudice amministrativo per i danni da occupazione di un fondo avvenuta senza alcuna dichiarazione di pubblica utilità, o il giudice ordinario per l’impugnazione di atti di gara. Davanti alla Corte dei conti rileva soprattutto la qualificazione di agente contabile, che dipende dal maneggio di denaro o beni pubblici e non dalla natura pubblica o privata del soggetto. Nel processo penale militare, i reati comuni commessi da militari e i reati commessi da civili spettano sempre al giudice ordinario, che prevale anche nei casi di connessione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 103 Cost. si legge in stretto collegamento con l’art. 102 Cost., sul principio di unità della giurisdizione e sul divieto di giudici speciali, e con la VI disposizione transitoria, che ha imposto la revisione degli organi speciali preesistenti. L’art. 100 Cost. disciplina le funzioni consultive del Consiglio di Stato e quelle di controllo della Corte dei conti, distinte dalla funzione giurisdizionale. L’art. 113 Cost. garantisce sempre la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, e l’art. 125 Cost. prevede gli organi di giustizia amministrativa di primo grado nelle Regioni. L’art. 111 Cost. limita il ricorso in Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai motivi di giurisdizione, mentre l’art. 25 Cost. sul giudice naturale precostituito per legge orienta l’interpretazione dei criteri di riparto. Sul piano ordinario rilevano l’art. 7 e l’art. 133 c.p.a., l’art. 37 c.p.c. sul difetto di giurisdizione e l’art. 41 c.p.c. sul regolamento preventivo di giurisdizione.