Art. 105 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 105 Cost. si colloca nella sezione I del titolo IV della parte seconda, dedicata all’ordinamento giurisdizionale, e completa la disciplina del Consiglio superiore della magistratura (CSM) avviata dall’art. 104 Cost., che proclama la magistratura ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e ne fissa composizione e durata. Se l’art. 104 Cost. disegna la struttura dell’organo, l’art. 105 Cost. ne individua le attribuzioni essenziali: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati.

La ratio è sottrarre al potere esecutivo, che nell’ordinamento previgente governava la carriera dei giudici attraverso il Ministro della giustizia, ogni decisione capace di incidere sullo status del magistrato. L’indipendenza della funzione giurisdizionale, affermata dall’art. 101, secondo comma, Cost. (i giudici sono soggetti soltanto alla legge), sarebbe infatti solo nominale se le vicende della carriera dipendessero da un altro potere dello Stato. Il CSM è perciò l’organo di governo autonomo della magistratura (cosiddetto autogoverno), presieduto dal Presidente della Repubblica. La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione.

Contenuto della disposizione

La norma stabilisce una riserva di competenza a favore del CSM: le attribuzioni elencate spettano al Consiglio e a nessun altro organo. Esse coprono l’intero arco della vita professionale del magistrato:

  • assunzioni: il reclutamento, che l’art. 106 Cost. vuole di regola per concorso, con le eccezioni dei magistrati onorari e delle nomine per meriti insigni in Cassazione;
  • assegnazioni e trasferimenti: la destinazione alle sedi e alle funzioni, da leggere insieme alla garanzia di inamovibilità dell’art. 107 Cost.;
  • promozioni: oggi la progressione per valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi;
  • provvedimenti disciplinari: l’accertamento degli illeciti e l’irrogazione delle sanzioni.

L’inciso «secondo le norme dell’ordinamento giudiziario» introduce una riserva di legge: è la legge ordinaria a disciplinare presupposti, procedimenti e criteri con cui il CSM esercita i propri poteri. Le fonti principali sono la legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio, il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, sugli illeciti disciplinari, e le leggi di riforma dell’ordinamento giudiziario. Il legislatore incontra però un limite: non può trasferire ad altri organi le attribuzioni riservate, né condizionarne l’esercizio a iniziative esterne, salvo l’azione disciplinare, che l’art. 107, secondo comma, Cost. attribuisce anche al Ministro della giustizia.

Profili applicativi

Le delibere del CSM in materia di status sono atti di natura sostanzialmente amministrativa, recepiti in decreti del Presidente della Repubblica o del Ministro che servono a dare loro forma e operatività, senza alcun margine di scelta dell’Esecutivo sul contenuto. Ne consegue che il magistrato leso da una nomina, da un trasferimento o da una valutazione può ricorrere al giudice amministrativo (oggi in primo grado al TAR del Lazio), che esercita un sindacato di legittimità sulla delibera consiliare. Il contenzioso più frequente riguarda il conferimento degli incarichi direttivi: il ricorrente deve dimostrare vizi di motivazione, travisamento dei fatti o violazione dei criteri fissati dalla legge e dalla normativa secondaria del Consiglio, non potendo ottenere dal giudice una diversa valutazione di merito delle attitudini.

Diversa è la funzione disciplinare, che la legge ha configurato in forme giurisdizionali: essa è esercitata da una apposita Sezione disciplinare, le cui decisioni hanno forma di sentenza e sono impugnabili soltanto davanti alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione. Il procedimento conosce un pubblico ministero (il Procuratore generale presso la Cassazione), termini di decadenza per l’esercizio dell’azione e garanzie difensive per l’incolpato. Quando un atto di altro potere dello Stato, ad esempio una delibera parlamentare di insindacabilità o il rifiuto ministeriale di dare corso a una nomina, invade le attribuzioni dell’art. 105 Cost., il rimedio è il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 2 febbraio 1971, n. 12: il conferimento al CSM delle attribuzioni dell’art. 105 Cost. esclude in materia la competenza di altri poteri, ma la legge può organizzarne l’esercizio, anche istituendo una sezione disciplinare con poteri deliberanti, purché la scelta dei componenti resti al Consiglio e il collegio rifletta tutte le categorie che compongono l’organo, sicché è illegittima una composizione che ne escluda intere categorie.
  • Corte costituzionale, 14 maggio 1968, n. 44: le delibere del CSM sullo stato dei magistrati sono atti autonomi, che il decreto presidenziale o ministeriale si limita a rivestire della forma prescritta; esse sono soggette al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, poiché l’art. 24 Cost. non tollera zone franche dalla tutela giurisdizionale e tale controllo non lede l’autonomia della magistratura.
  • Corte costituzionale, 27 luglio 1992, n. 379: nel conferimento degli incarichi direttivi, il concerto con il Ministro della giustizia impone una leale collaborazione; in caso di contrasto, il plenum del CSM conserva la decisione ma deve motivarla adeguatamente anche alla luce delle valutazioni e delle indicazioni espresse dal Ministro.
  • Corte costituzionale, 12 marzo 1998, n. 52: l’art. 105 Cost. si limita ad attribuire al CSM la potestà disciplinare sui magistrati ordinari; la Sezione disciplinare è una soluzione organizzativa consentita ma non imposta dalla Costituzione, e non vincola perciò il legislatore a riprodurla identica per gli organi di autogoverno delle magistrature speciali.
  • Corte costituzionale, 24 giugno 2002, n. 270: la Sezione disciplinare esercita un’attribuzione che l’art. 105 Cost. riserva al Consiglio e ne esprime definitivamente la volontà, poiché le sue decisioni non sono soggette a revisione o avocazione da parte del plenum; è quindi legittimata a sollevare conflitto di attribuzione contro le Camere.
  • Corte costituzionale, ord. 6 ottobre 2022, n. 208: confermando l’indirizzo, la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto promosso dalla Sezione disciplinare contro la delibera della Camera dei deputati che aveva negato l’autorizzazione all’uso di captazioni informatiche nei confronti di un deputato magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

Rapporti con altre norme

L’art. 105 Cost. va letto in sistema con l’art. 104 Cost., che fissa composizione e durata del CSM, e con l’art. 110 Cost., che lascia al Ministro della giustizia, ferme le competenze del Consiglio, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia: il confine tra le due sfere è la sede tipica dei conflitti. L’art. 106 Cost. regola l’accesso alla magistratura, l’art. 107 Cost. sancisce l’inamovibilità, consentendo dispense, sospensioni e trasferimenti solo per decisione del CSM, e attribuisce al Ministro la facoltà di promuovere l’azione disciplinare. L’art. 108 Cost. demanda alla legge le garanzie di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, per i quali operano organi di autogoverno distinti. Sul piano della tutela, l’art. 24 Cost. fonda il sindacato del giudice amministrativo sulle delibere consiliari, mentre l’art. 134 Cost. affida alla Corte costituzionale i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.