Art. 109 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
1. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 109 Cost., collocato nella sezione I del titolo IV della parte seconda sull’ordinamento giurisdizionale, stabilisce che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La disposizione, rimasta invariata dal 1948, nasce dall’esigenza di garantire alla magistratura la disponibilità sicura e autonoma dei mezzi di indagine, senza dover passare per l’intermediazione del potere esecutivo, da cui le forze di polizia dipendono sul piano organico.
La ratio è duplice. Da un lato la norma rafforza l’indipendenza della funzione giudiziaria e, in particolare, del pubblico ministero, che dirige le indagini preliminari in vista dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale imposto dall’art. 112 Cost. Dall’altro tutela il cittadino, perché le attività di polizia che incidono sulle libertà individuali sono sottoposte alla direzione e al controllo di un organo indipendente, sottratto alle interferenze del Governo nella conduzione delle indagini.
Contenuto della disposizione
Il cuore della norma è la distinzione tra due rapporti che coesistono in capo agli appartenenti alla polizia giudiziaria:
L’avverbio direttamente esprime l’immediatezza del rapporto: l’autorità giudiziaria non deve chiedere l’intervento dei vertici amministrativi per servirsi della polizia giudiziaria. La Costituzione non impone però che tutti gli ufficiali e agenti siano sottoposti allo stesso grado di dipendenza: il legislatore può prevedere strutture specializzate a più stretto contatto con l’autorità giudiziaria, ferma restando l’obbedienza di ogni appartenente alla polizia giudiziaria agli ordini del magistrato.
L’attuazione è contenuta negli artt. 55-59 c.p.p. e nelle relative norme di attuazione, che distinguono i servizi di polizia giudiziaria, le sezioni istituite presso ogni procura della Repubblica e gli altri ufficiali e agenti, prevedendo per i primi due livelli una dipendenza più intensa, che si riflette sul trasferimento e sulla valutazione del personale.
Profili applicativi
La norma viene in rilievo soprattutto nei conflitti tra pubblico ministero ed Esecutivo. Il criterio di soluzione elaborato dalla Corte costituzionale è il seguente: il potere esecutivo può dettare regole di organizzazione e di coordinamento delle forze di polizia, anche per razionalizzare i servizi ed evitare duplicazioni, ma non può trasformare tale coordinamento in una direzione alternativa delle indagini né imporre flussi informativi sugli atti del procedimento sottratti al filtro del magistrato. Quando esigenze organizzative richiedano la comunicazione di notizie sulle indagini, spetta all’autorità giudiziaria stabilire il quando, il come e il quanto.
L’art. 109 Cost. non disciplina invece i poteri di cognizione del giudice né la posizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria quando depone come testimone: in quella veste valgono le regole generali sulla prova testimoniale, comprese le facoltà riconosciute dalla legge, come quella di non rivelare il nome degli informatori. Errore frequente è invocare l’art. 109 Cost. per contestare atti organizzativi interni delle amministrazioni che non incidono sulla concreta disponibilità della polizia da parte del magistrato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 109 Cost. è strettamente collegato all’art. 112 Cost. sull’obbligatorietà dell’azione penale, di cui costituisce il presupposto operativo, e all’art. 104 Cost. sull’indipendenza della magistratura. Le libertà incise dall’attività di polizia giudiziaria sono presidiate dagli artt. 13, 14 e 15 Cost., che richiedono l’atto motivato dell’autorità giudiziaria o la sua convalida. Sul piano attuativo rilevano gli artt. 55-59 c.p.p. su funzioni, composizione e dipendenza della polizia giudiziaria, l’art. 327 c.p.p., secondo cui il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria, e l’art. 347 c.p.p. sull’obbligo di riferire la notizia di reato. Il segreto sugli atti di indagine è regolato dall’art. 329 c.p.p.