Art. 107 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 107 Cost. appartiene al titolo IV della parte seconda, dedicato alla magistratura, e completa il disegno dell’indipendenza dell’ordine giudiziario delineato dagli artt. 101, 104 e 105 Cost. Se l’art. 104 Cost. proclama l’autonomia dell’ordine da ogni altro potere e l’art. 105 Cost. affida al Consiglio superiore della magistratura le decisioni sullo stato dei magistrati, l’art. 107 Cost. ne precisa lo statuto individuale: inamovibilità, titolarità ministeriale dell’iniziativa disciplinare, assenza di gerarchie fondate sul grado e garanzie del pubblico ministero rimesse alla legge.
La ratio è di proteggere il magistrato da pressioni esterne e interne: un giudice che possa essere trasferito, sospeso o privato delle funzioni per scelta dell’esecutivo o dei propri superiori non sarebbe davvero soggetto soltanto alla legge, come richiede l’art. 101 Cost. Il testo è rimasto immutato dal 1948. La legge costituzionale recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, che prevedeva la separazione delle carriere, due distinti Consigli superiori e un’Alta Corte disciplinare, non è stata confermata nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, sicché l’assetto costituzionale previgente resta in vigore.
Contenuto della disposizione
L’articolo si articola in quattro commi, ciascuno con un oggetto distinto:
Profili applicativi
Nella pratica la garanzia dell’inamovibilità viene in rilievo soprattutto nei trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale o funzionale, nei trasferimenti disposti come sanzione disciplinare e nelle applicazioni o supplenze temporanee disposte dai capi degli uffici. Il criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza è la stabilità della misura: i provvedimenti che mutano in via permanente sede o funzioni incidono sullo stato giuridico e sono riservati al CSM; le destinazioni temporanee, giustificate da urgenza e motivate, non violano la garanzia.
Il procedimento disciplinare, oggi regolato dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve rispettare il principio di legalità degli illeciti e delle sanzioni e la proporzionalità della risposta: automatismi sanzionatori che impongano il trasferimento senza valutazione del caso concreto risultano sospetti anche sotto il profilo dell’inamovibilità. Quanto al pubblico ministero, la distinzione per funzioni non esclude poteri di direzione e coordinamento del capo dell’ufficio, che la legge disciplina oggi tramite il d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 107 Cost. presuppone l’art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e l’art. 104 Cost., che configura la magistratura come ordine autonomo e indipendente. L’art. 105 Cost. attribuisce al CSM assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari, mentre l’art. 106 Cost. regola l’accesso per concorso e le nomine onorarie. L’art. 108 Cost. riserva alla legge le norme sull’ordinamento giudiziario, cui l’art. 107 Cost. rinvia per i motivi di trasferimento e per lo statuto del pubblico ministero; l’art. 110 Cost. fa salve le competenze del Ministro su organizzazione e funzionamento dei servizi. La garanzia si collega inoltre all’art. 25 Cost. sul giudice naturale precostituito per legge e all’art. 112 Cost. sull’obbligatorietà dell’azione penale, che giustifica l’assetto unitario degli uffici requirenti.