Art. 107 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 107 Cost. appartiene al titolo IV della parte seconda, dedicato alla magistratura, e completa il disegno dell’indipendenza dell’ordine giudiziario delineato dagli artt. 101, 104 e 105 Cost. Se l’art. 104 Cost. proclama l’autonomia dell’ordine da ogni altro potere e l’art. 105 Cost. affida al Consiglio superiore della magistratura le decisioni sullo stato dei magistrati, l’art. 107 Cost. ne precisa lo statuto individuale: inamovibilità, titolarità ministeriale dell’iniziativa disciplinare, assenza di gerarchie fondate sul grado e garanzie del pubblico ministero rimesse alla legge.

La ratio è di proteggere il magistrato da pressioni esterne e interne: un giudice che possa essere trasferito, sospeso o privato delle funzioni per scelta dell’esecutivo o dei propri superiori non sarebbe davvero soggetto soltanto alla legge, come richiede l’art. 101 Cost. Il testo è rimasto immutato dal 1948. La legge costituzionale recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, che prevedeva la separazione delle carriere, due distinti Consigli superiori e un’Alta Corte disciplinare, non è stata confermata nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, sicché l’assetto costituzionale previgente resta in vigore.

Contenuto della disposizione

L’articolo si articola in quattro commi, ciascuno con un oggetto distinto:

  • inamovibilità (primo comma): il magistrato non può essere dispensato, sospeso dal servizio o destinato ad altra sede o funzione se non per decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall’ordinamento giudiziario oppure con il suo consenso. La garanzia ha quindi tre componenti: riserva di competenza al CSM, riserva di legge sui motivi, contraddittorio;
  • azione disciplinare (secondo comma): il Ministro della giustizia ha facoltà di promuoverla. La legge ordinaria attribuisce l’iniziativa anche al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per il quale è obbligatoria, mentre la decisione spetta alla sezione disciplinare del CSM;
  • distinzione per funzioni (terzo comma): i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni, con superamento dell’ordinamento per gradi gerarchici di epoca anteriore alla Costituzione;
  • pubblico ministero (quarto comma): le garanzie del pubblico ministero sono quelle stabilite dalle norme sull’ordinamento giudiziario. La formula, più elastica di quella riservata ai giudici, consente un’organizzazione interna degli uffici requirenti diversa da quella degli uffici giudicanti.

Profili applicativi

Nella pratica la garanzia dell’inamovibilità viene in rilievo soprattutto nei trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale o funzionale, nei trasferimenti disposti come sanzione disciplinare e nelle applicazioni o supplenze temporanee disposte dai capi degli uffici. Il criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza è la stabilità della misura: i provvedimenti che mutano in via permanente sede o funzioni incidono sullo stato giuridico e sono riservati al CSM; le destinazioni temporanee, giustificate da urgenza e motivate, non violano la garanzia.

Il procedimento disciplinare, oggi regolato dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve rispettare il principio di legalità degli illeciti e delle sanzioni e la proporzionalità della risposta: automatismi sanzionatori che impongano il trasferimento senza valutazione del caso concreto risultano sospetti anche sotto il profilo dell’inamovibilità. Quanto al pubblico ministero, la distinzione per funzioni non esclude poteri di direzione e coordinamento del capo dell’ufficio, che la legge disciplina oggi tramite il d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 13 dicembre 1963, n. 156: l’inamovibilità presidia la conservazione della sede e delle funzioni attribuite in via permanente, ma non impedisce destinazioni temporanee a sede o funzione diversa disposte per assicurare la continuità della giurisdizione, che non incidono sullo stato giuridico del magistrato.
  • Corte costituzionale, 2 dicembre 1970, n. 173: le supplenze disposte dai presidenti delle Corti d’appello, caratterizzate da urgenza, temporaneità e provvisorietà, si distinguono dalle assegnazioni e dai trasferimenti di competenza del CSM e non richiedono il consenso dell’interessato.
  • Corte costituzionale, 23 luglio 1974, n. 245: il potere di disporre supplenze non è né illimitato né insindacabile, poiché i suoi caratteri di urgenza e provvisorietà devono risultare dalla motivazione e il provvedimento, comunicato al CSM, può essere da questo annullato.
  • Corte costituzionale, 9 luglio 1970, n. 123: la distinzione dei magistrati per sole funzioni esclude rapporti di subordinazione gerarchica nell’esercizio della giurisdizione, ma non vieta che più funzioni siano cumulate nel medesimo organo.
  • Corte costituzionale, 10 maggio 1982, n. 86: il terzo comma non si riduce al divieto di subordinazione del giudice, già espresso dall’art. 101 Cost., ma vieta ogni arbitraria categorizzazione dei magistrati non sorretta da ragioni funzionali.
  • Corte costituzionale, 16 marzo 1976, n. 52: le garanzie del pubblico ministero sono rimesse all’ordinamento giudiziario e riguardano l’ufficio unitariamente inteso; sono quindi compatibili con la Costituzione moduli gerarchici interni agli uffici requirenti, diversamente da quanto vale per il singolo giudice.
  • Corte costituzionale, 26 ottobre 1982, n. 172: la Costituzione riserva al CSM la competenza a disporre il trasferimento, ma non impone che la valutazione dei motivi sia rimessa caso per caso alla sua discrezionalità, potendo la legge tipizzarli in via generale.
  • Corte costituzionale, 16 luglio 2015, n. 170: è illegittimo l’automatismo che rendeva sempre obbligatorio il trasferimento del magistrato per una determinata categoria di illeciti disciplinari, perché la misura, gravosa e incidente sul prestigio del magistrato, deve essere commisurata al caso concreto, anche in coerenza con il principio di inamovibilità.

Rapporti con altre norme

L’art. 107 Cost. presuppone l’art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e l’art. 104 Cost., che configura la magistratura come ordine autonomo e indipendente. L’art. 105 Cost. attribuisce al CSM assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari, mentre l’art. 106 Cost. regola l’accesso per concorso e le nomine onorarie. L’art. 108 Cost. riserva alla legge le norme sull’ordinamento giudiziario, cui l’art. 107 Cost. rinvia per i motivi di trasferimento e per lo statuto del pubblico ministero; l’art. 110 Cost. fa salve le competenze del Ministro su organizzazione e funzionamento dei servizi. La garanzia si collega inoltre all’art. 25 Cost. sul giudice naturale precostituito per legge e all’art. 112 Cost. sull’obbligatorietà dell’azione penale, che giustifica l’assetto unitario degli uffici requirenti.