Art. 106 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 106 Cost. si colloca nella sezione I del titolo IV della parte seconda, dedicata all’ordinamento giurisdizionale, e disciplina le modalità di accesso alla magistratura. La regola del concorso assicura che le funzioni giudiziarie siano affidate a persone selezionate in base alla preparazione tecnica, in condizioni di parità e senza scelte discrezionali del potere politico; in questo senso concorre, insieme all’inamovibilità garantita dall’art. 107 Cost. e all’autogoverno affidato al Consiglio superiore della magistratura dagli artt. 104 e 105 Cost., a presidiare l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario.
Il secondo e il terzo comma introducono due eccezioni tassative: i magistrati onorari, che possono esercitare solo le funzioni attribuite a giudici singoli, e la chiamata per meriti insigni di professori e avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione. La disciplina della magistratura onoraria è oggi contenuta nel d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che ha unificato le figure del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in tre precetti:
La scelta se istituire la magistratura onoraria è rimessa al legislatore, che ne stabilisce anche le condizioni concrete di esercizio. Il limite delle funzioni monocratiche esprime invece un confine invalicabile: il giudice onorario può partecipare a un collegio solo in via eccezionale e temporanea, per supplenza, senza che ciò si trasformi in un inserimento stabile nell’organo collegiale.
Profili applicativi
Il principale nodo applicativo riguarda la composizione dei collegi giudicanti. La supplenza del magistrato onorario in un collegio di tribunale è ammessa solo se precaria e occasionale, per singole udienze o singoli processi, e la legge può escluderla del tutto per determinate materie: l’art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017 vieta, ad esempio, che il giudice onorario componga i collegi del tribunale quando si procede per i gravi reati indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. La violazione di tale divieto non è una mera irregolarità, ma incide sulla capacità del giudice e determina la nullità assoluta degli atti compiuti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Va poi ricordato che il principio del concorso, nella lettura della Corte costituzionale, riguarda la magistratura ordinaria: per le magistrature speciali, come la Corte dei conti, l’indipendenza può essere garantita anche con modalità di nomina diverse, purché assistite da adeguate garanzie successive. Nel contenzioso, infine, le questioni sul trattamento economico, sui limiti di età e sullo stato giuridico dei magistrati onorari sono state ricondotte dalla Corte all’ampia discrezionalità del legislatore, che può differenziare le diverse figure senza violare il principio di eguaglianza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 106 Cost. va letto con l’art. 104 Cost., che proclama l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, e con l’art. 105 Cost., che attribuisce al CSM le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati. L’art. 107 Cost. garantisce l’inamovibilità e distingue i magistrati solo per funzioni; l’art. 102 Cost. vieta l’istituzione di giudici straordinari e speciali, mentre l’art. 108 Cost. affida alla legge l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali. Il principio del concorso trova un parallelo nell’art. 97 Cost., che lo impone come regola generale per l’accesso agli impieghi pubblici. Sul piano processuale, la corretta composizione del giudice si riflette sulle nullità previste dagli artt. 33 e 178 c.p.p. e, nel processo civile, sull’art. 158 c.p.c.