Art. 111 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Testo in vigore dal 7 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 111 Cost. si colloca nel titolo IV della parte seconda, dedicato alla magistratura, nella sezione sulle norme sulla giurisdizione, e delinea il modello costituzionale del processo. Nella formulazione originaria la norma conteneva soltanto l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la garanzia del ricorso per cassazione. La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 ha premesso cinque nuovi commi, che hanno elevato a rango costituzionale il principio del giusto processo, recependo i contenuti dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La riforma è stata attuata, per il processo penale, dalla legge 1° marzo 2001, n. 63.

La ratio è duplice: da un lato assicurare a ogni parte un processo equo, svolto davanti a un giudice terzo e nel pieno contraddittorio; dall’altro garantire l’efficienza della giurisdizione attraverso la ragionevole durata. Le due esigenze non sono in rapporto di alternativa: la Costituzione tutela la durata ragionevole del processo giusto, non qualunque procedimento rapido.

Contenuto della disposizione

La norma contiene principi comuni a ogni giurisdizione e regole specifiche per il processo penale:

  • riserva di legge (primo comma): la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, sicché le regole processuali sono sottratte a fonti secondarie e alla discrezionalità del giudice;
  • contraddittorio, parità delle armi, terzietà e imparzialità del giudice, ragionevole durata (secondo comma): il giudice deve essere estraneo agli interessi in causa (terzietà) e privo di pregiudizi sull’esito (imparzialità); la durata ragionevole è affidata al legislatore;
  • diritti dell’accusato (terzo comma): informazione riservata e tempestiva sull’accusa, tempo e condizioni per preparare la difesa, diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere prove a discarico, assistenza dell’interprete;
  • contraddittorio nella formazione della prova (quarto comma): nel processo penale la prova si forma, di regola, nel dibattimento davanti al giudice e con la partecipazione delle parti; la colpevolezza non può fondarsi su dichiarazioni di chi si è sempre sottratto, per libera scelta, all’esame della difesa;
  • deroghe tassative (quinto comma): consenso dell’imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita;
  • obbligo di motivazione (sesto comma) di tutti i provvedimenti giurisdizionali;
  • ricorso per cassazione per violazione di legge (settimo comma), sempre ammesso contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, salvo che per i tribunali militari in tempo di guerra;
  • limite per le giurisdizioni speciali (ottavo comma): contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Profili applicativi

Il settimo comma ha generato il ricorso straordinario per cassazione, esperibile non solo contro le sentenze ma contro ogni provvedimento, comunque denominato, che abbia contenuto decisorio, incidendo su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, e carattere definitivo, non essendo altrimenti impugnabile, revocabile o modificabile. Errore frequente è impugnare con tale strumento provvedimenti istruttori, ordinatori o cautelari, che ne restano esclusi.

Nel processo penale il quarto e quinto comma governano l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari: queste possono servire a valutare la credibilità del testimone, ma divengono prova solo nei casi tassativi di deroga. La ragionevole durata, inoltre, è presidiata sul piano risarcitorio dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto), che riconosce un’equa riparazione per il danno da durata irragionevole. L’obbligo di motivazione, infine, fonda il vizio di motivazione mancante o apparente, deducibile in cassazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, ord. 12 novembre 2002, n. 453: la “condotta illecita” che giustifica la deroga al contraddittorio riguarda solo le pressioni esercitate sul dichiarante da terzi (violenza, minaccia, subornazione), non la falsa testimonianza o la reticenza del dichiarante, che altrimenti svuoterebbero il principio.
  • Corte costituzionale, 5 aprile 2007, n. 117: il contraddittorio ha una dimensione oggettiva, ma resta correlato al diritto di difesa dell’imputato, come conferma la deroga fondata sul suo consenso; il processo nei confronti dell’irreperibile non è perciò di per sé incompatibile con l’art. 111 Cost.
  • Corte costituzionale, 20 luglio 2007, n. 320: la ragionevole durata va contemperata con le altre garanzie e non può essere perseguita sopprimendo rilevanti facoltà di una sola parte; è illegittima l’esclusione dell’appello del pubblico ministero contro il proscioglimento in abbreviato.
  • Corte costituzionale, 9 maggio 2022, n. 111: diritto di difesa e ragionevole durata non si bilanciano a prescindere dalle garanzie, poiché conta la durata del processo giusto; è illegittimo precludere il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che dichiara la prescrizione in fase predibattimentale senza contraddittorio.
  • Corte costituzionale, 29 ottobre 2021, n. 208: la violazione della ragionevole durata sussiste solo quando la dilatazione dei tempi processuali non sia sorretta da alcuna logica esigenza e risulti priva di giustificazione.
  • Corte costituzionale, 29 marzo 2019, n. 66: l’incompatibilità del giudice a tutela della terzietà presuppone che la precedente valutazione di merito sulla stessa regiudicanda si collochi in una fase distinta del procedimento, non nella medesima fase.
  • Corte costituzionale, 19 febbraio 2016, n. 36: è illegittimo considerare ragionevole una durata triennale del giudizio di equa riparazione, che deve concludersi in tempi più brevi dei processi ordinari.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 27 dicembre 2023, n. 35988: il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. non è ammesso contro le pronunce della Cassazione, la cui definitività tutela la certezza dei rapporti, salvi i rimedi della correzione e della revocazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 111 Cost. integra l’art. 24 Cost. sul diritto di azione e difesa e l’art. 101 Cost., che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge; si coordina con l’art. 117, primo comma, Cost., attraverso il quale l’art. 6 CEDU opera come parametro interposto. Sul piano attuativo rilevano gli artt. 101 e 132 c.p.c. (contraddittorio e contenuto della sentenza), l’art. 360 c.p.c. sui motivi di ricorso per cassazione, l’art. 362 c.p.c. sui motivi di giurisdizione, gli artt. 51 e 52 c.p.c. e 34-37 c.p.p. su astensione, ricusazione e incompatibilità, gli artt. 500, 512 e 526 c.p.p. sull’utilizzabilità delle dichiarazioni, l’art. 606 c.p.p. sui casi di ricorso per cassazione e la legge n. 89 del 2001 sull’equa riparazione.