Art. 111 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 111 Cost. si colloca nel titolo IV della parte seconda, dedicato alla magistratura, nella sezione sulle norme sulla giurisdizione, e delinea il modello costituzionale del processo. Nella formulazione originaria la norma conteneva soltanto l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la garanzia del ricorso per cassazione. La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 ha premesso cinque nuovi commi, che hanno elevato a rango costituzionale il principio del giusto processo, recependo i contenuti dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La riforma è stata attuata, per il processo penale, dalla legge 1° marzo 2001, n. 63.
La ratio è duplice: da un lato assicurare a ogni parte un processo equo, svolto davanti a un giudice terzo e nel pieno contraddittorio; dall’altro garantire l’efficienza della giurisdizione attraverso la ragionevole durata. Le due esigenze non sono in rapporto di alternativa: la Costituzione tutela la durata ragionevole del processo giusto, non qualunque procedimento rapido.
Contenuto della disposizione
La norma contiene principi comuni a ogni giurisdizione e regole specifiche per il processo penale:
Profili applicativi
Il settimo comma ha generato il ricorso straordinario per cassazione, esperibile non solo contro le sentenze ma contro ogni provvedimento, comunque denominato, che abbia contenuto decisorio, incidendo su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, e carattere definitivo, non essendo altrimenti impugnabile, revocabile o modificabile. Errore frequente è impugnare con tale strumento provvedimenti istruttori, ordinatori o cautelari, che ne restano esclusi.
Nel processo penale il quarto e quinto comma governano l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari: queste possono servire a valutare la credibilità del testimone, ma divengono prova solo nei casi tassativi di deroga. La ragionevole durata, inoltre, è presidiata sul piano risarcitorio dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto), che riconosce un’equa riparazione per il danno da durata irragionevole. L’obbligo di motivazione, infine, fonda il vizio di motivazione mancante o apparente, deducibile in cassazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 111 Cost. integra l’art. 24 Cost. sul diritto di azione e difesa e l’art. 101 Cost., che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge; si coordina con l’art. 117, primo comma, Cost., attraverso il quale l’art. 6 CEDU opera come parametro interposto. Sul piano attuativo rilevano gli artt. 101 e 132 c.p.c. (contraddittorio e contenuto della sentenza), l’art. 360 c.p.c. sui motivi di ricorso per cassazione, l’art. 362 c.p.c. sui motivi di giurisdizione, gli artt. 51 e 52 c.p.c. e 34-37 c.p.p. su astensione, ricusazione e incompatibilità, gli artt. 500, 512 e 526 c.p.p. sull’utilizzabilità delle dichiarazioni, l’art. 606 c.p.p. sui casi di ricorso per cassazione e la legge n. 89 del 2001 sull’equa riparazione.