Art. 231 disp. att. c.p.p. Esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l’esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.