Art. 209 disp. att. c.p.p. Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l’indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.