Art. 207 disp. att. c.p.p. Ambito di applicazione delle disposizioni del codice
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.