Art. 218 disp. att. c.p.p. Ipoteca legale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l’ipoteca legale.

2. L’ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.