Art. 221 disp. att. c.p.p. Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l’inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.