Art. 211 disp. att. c.p.p. Rapporti tra azione civile e azione penale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.