Art. 220 disp. att. c.p.p. Attività ispettive e di vigilanza

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 220 disp. att. c.p.p. è la norma di raccordo tra le attività ispettive e di vigilanza della pubblica amministrazione e il processo penale. Molti organi pubblici svolgono controlli di natura amministrativa: verifiche fiscali della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate, ispezioni del lavoro, controlli sanitari, ambientali o doganali. In queste attività il soggetto controllato è tenuto a collaborare, a esibire documenti e spesso a rendere dichiarazioni, senza le garanzie riconosciute all’indagato. La norma, in vigore dal 24 ottobre 1989, impedisce che tali attività diventino un modo per raccogliere prove penali eludendo le regole del codice: quando emergono indizi di reato, gli atti diretti ad assicurare le fonti di prova devono essere compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.

Contenuto della disposizione

I presupposti sono due: un’attività ispettiva o di vigilanza prevista da leggi o decreti in corso di svolgimento, e l’emersione di indizi di reato. Secondo le Sezioni Unite gli indizi non sono le prove indirette dell’art. 192 c.p.p., ma semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato; basta la possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto, anche se non è ancora riferibile a una persona determinata. Da quel momento gli atti per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto serve all’applicazione della legge penale devono seguire il codice: avvisi difensivi, regole sulle dichiarazioni dell’indagato (artt. 62, 63 e 64 c.p.p.), forme di perquisizioni, ispezioni e sequestri.

Profili applicativi

Il campo elettivo è quello dei reati tributari. Il processo verbale di constatazione redatto durante una verifica fiscale è un documento amministrativo acquisibile come prova documentale (art. 234 c.p.p.), ma va scisso: la parte formata prima dell’emersione degli indizi è utilizzabile, quella successiva lo è solo se sono state rispettate le regole del codice. Per i reati con soglia di punibilità gli indizi emergono quando risulta il probabile superamento della soglia. La cognizione degli indizi deve essere oggettivamente evidente a chi opera, non ricostruita a posteriori.

La violazione dell’art. 220 non comporta automaticamente l’inutilizzabilità: occorre individuare quale specifica norma del codice è stata violata e quale sanzione processuale essa prevede. Chi eccepisce deve quindi indicare con precisione gli atti viziati, la parte del verbale redatta dopo l’emersione degli indizi e la decisività di quegli atti; censure generiche sull’intero verbale sono inammissibili. La conseguenza più netta riguarda le dichiarazioni del soggetto controllato rese senza garanzie, che sono inutilizzabili come la testimonianza del funzionario che le riferisce.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 20 dicembre 2001, n. 45477: le inchieste dell’Ispettorato del lavoro rientrano nella norma; gli indizi di reato sono semplici dati indicativi di un fatto penalmente apprezzabile, anche non ancora riferibile a persona determinata; è inutilizzabile la testimonianza dell’ispettore sulle dichiarazioni rese senza garanzie dall’interessato.
  • Cassazione penale, sez. III, 6 dicembre 2021, n. 44942: l’obbligo di osservare il codice sorge quando è possibile attribuire rilevanza penale al fatto; per i reati tributari con soglia occorrono indizi del suo superamento, e gli accertamenti anteriori restano utilizzabili come documenti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. III, 1° febbraio 2021, n. 3726: la violazione dell’art. 220 non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità, che devono essere previste dalle norme del codice cui la disposizione rinvia; occorre indicare la specifica violazione per ciascun atto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. III, 6 dicembre 2018, n. 54590: sono inutilizzabili le dichiarazioni del soggetto controllato rese in violazione delle garanzie difensive dopo l’emersione di semplici dati indicativi di reato; la presenza del difensore si impone anche per gli approfondimenti su fatti collegati.
  • Cassazione penale, sez. III, 25 novembre 2021, n. 43343: la cognizione degli indizi deve risultare oggettivamente evidente a chi effettua il controllo e non può essere ricostruita a posteriori sulla base dell’esito dell’accertamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. III, 17 ottobre 2024, n. 38125: rileva il tipo di attività e non l’autorità che la svolge; la documentazione cartacea acquisita dall’Agenzia delle entrate resta utilizzabile, mentre sono inutilizzabili i dati informatici acquisiti dopo l’emersione degli indizi senza le garanzie degli artt. 253 e 258 c.p.p.

Rapporti con altre norme

La disposizione rinvia alle regole del codice sulle dichiarazioni dell’indagato (artt. 62, 63 e 64 c.p.p.), sui mezzi di ricerca della prova (artt. 244 e seguenti c.p.p.) e sull’acquisizione dei documenti (art. 234 c.p.p.). Si coordina con l’art. 331 c.p.p. sull’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e con l’art. 223 disp. att. c.p.p., che assicura garanzie all’interessato nelle analisi di campioni eseguite durante attività amministrative. Nel settore tributario dialoga con lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) e con il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sui reati fiscali.