Art. 220 disp. att. c.p.p. Attività ispettive e di vigilanza
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 220 disp. att. c.p.p. è la norma di raccordo tra le attività ispettive e di vigilanza della pubblica amministrazione e il processo penale. Molti organi pubblici svolgono controlli di natura amministrativa: verifiche fiscali della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate, ispezioni del lavoro, controlli sanitari, ambientali o doganali. In queste attività il soggetto controllato è tenuto a collaborare, a esibire documenti e spesso a rendere dichiarazioni, senza le garanzie riconosciute all’indagato. La norma, in vigore dal 24 ottobre 1989, impedisce che tali attività diventino un modo per raccogliere prove penali eludendo le regole del codice: quando emergono indizi di reato, gli atti diretti ad assicurare le fonti di prova devono essere compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.
Contenuto della disposizione
I presupposti sono due: un’attività ispettiva o di vigilanza prevista da leggi o decreti in corso di svolgimento, e l’emersione di indizi di reato. Secondo le Sezioni Unite gli indizi non sono le prove indirette dell’art. 192 c.p.p., ma semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato; basta la possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto, anche se non è ancora riferibile a una persona determinata. Da quel momento gli atti per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto serve all’applicazione della legge penale devono seguire il codice: avvisi difensivi, regole sulle dichiarazioni dell’indagato (artt. 62, 63 e 64 c.p.p.), forme di perquisizioni, ispezioni e sequestri.
Profili applicativi
Il campo elettivo è quello dei reati tributari. Il processo verbale di constatazione redatto durante una verifica fiscale è un documento amministrativo acquisibile come prova documentale (art. 234 c.p.p.), ma va scisso: la parte formata prima dell’emersione degli indizi è utilizzabile, quella successiva lo è solo se sono state rispettate le regole del codice. Per i reati con soglia di punibilità gli indizi emergono quando risulta il probabile superamento della soglia. La cognizione degli indizi deve essere oggettivamente evidente a chi opera, non ricostruita a posteriori.
La violazione dell’art. 220 non comporta automaticamente l’inutilizzabilità: occorre individuare quale specifica norma del codice è stata violata e quale sanzione processuale essa prevede. Chi eccepisce deve quindi indicare con precisione gli atti viziati, la parte del verbale redatta dopo l’emersione degli indizi e la decisività di quegli atti; censure generiche sull’intero verbale sono inammissibili. La conseguenza più netta riguarda le dichiarazioni del soggetto controllato rese senza garanzie, che sono inutilizzabili come la testimonianza del funzionario che le riferisce.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione rinvia alle regole del codice sulle dichiarazioni dell’indagato (artt. 62, 63 e 64 c.p.p.), sui mezzi di ricerca della prova (artt. 244 e seguenti c.p.p.) e sull’acquisizione dei documenti (art. 234 c.p.p.). Si coordina con l’art. 331 c.p.p. sull’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e con l’art. 223 disp. att. c.p.p., che assicura garanzie all’interessato nelle analisi di campioni eseguite durante attività amministrative. Nel settore tributario dialoga con lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) e con il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sui reati fiscali.