Art. 212 disp. att. c.p.p. Costituzione di parte civile e intervento nel processo
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l’intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell’articolo 74 del codice, è consentito solo l’intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.
2. Resta in vigore l’articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.