Art. 212 disp. att. c.p.p. Costituzione di parte civile e intervento nel processo

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l’intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell’articolo 74 del codice, è consentito solo l’intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.

2. Resta in vigore l’articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.