Art. 208 disp. att. c.p.p. Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.