Art. 206 disp. att. c.p.p. Regolamento ministeriale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
c) le altre attività necessarie per l’attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall’articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all’uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.(32)

Testo in vigore dal 18 gennaio 2001

Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 dicembre 2000, n. 397 ha disposto (con l’art. 25, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono modificate conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.