Art. 175 disp. att. c.p.p. Determinazione del giudice di rinvio
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.