Art. 174 disp. att. c.p.p. Rettifiche e integrazioni alla motivazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nel caso previsto dall’articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.