Art. 171 disp. att. c.p.p. Questione dedotta nel corso della discussione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.