Art. 169 disp. att. c.p.p. Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.

2. Con l’atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.